giovedì 30 agosto 2012

La Cassa di previdenza riscuote anche i contributi sui redditi dichiarati dal professionista come consulente.


Si allarga lo spettro delle attività svolte da professionisti i cui redditi sono soggetti al pagamento dei contributi. Per un ingegnere anche l’attività di consulente informativo e di amministratore di società commerciale obbliga ai versamenti Inarcassa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14684/2012, superando un bel po’ di giurisprudenza contraria che invece legava il pagamento alle sole “attività riservate ai professionisti” (Cass. 11154/2004; 3468/2005; da ultimo 1139/2012).
La Suprema corte però, con la pronuncia di oggi, “ritiene di dare continuità all’orientamento particolare (Cass. 20670/2004), per il quale è la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista - ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l’inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza”. “Con la precisazione che, a tal fine, - aggiunge la Corte - rileva anche la circostanza che la competenza  e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista  influiscano sull’esercizio dell’attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all’impiego di esse”. Una interpretazione, ricorda la Cassazione, “già suggerita dalla Corte costituzionale”, con la sentenza 402/1991, secondo cui per esercizio professionale “deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per la loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione”, rimanendone dunque escluse “solo quelle che non hanno niente in comune”. In definitiva, concludono gli ermellini quello che conta “è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda”.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 29 agosto 2012 n. 14684

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