lunedì 6 agosto 2012

Quanto la cartella esattoriale è valida anche senza avviso bonario? Lo ha chiarito una sentenza della Corte di Cassazione.

E’ illegittima la cartella di pagamento se non viene notificato al contribuente l’avviso bonario con il rispettivo errore


La Corte di cassazione, con la sentenza numero 13343 del 26 luglio scorso, ha accolto il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria. La ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto auto liquidato in dichiarazione. I giudici di legittimità ritengono manifestamente fondata la doglianza e affermano che la cartella esattoriale emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell’avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori. Invece, nel caso in cui ve ne siano,la procedura di riscossione necessita dell’atto prodromico da trasmettere al contribuente. A fondamento di ciò, i giudici di Piazza Cavour, richiamano la pregressa giurisprudenza, secondo la quale“l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”. La cartella esattoriale è valida, anche senza avviso bonario nel caso in cui non esistano dubbi, errori, o incertezze in merito alla maggiore imposta accertata dall’ufficio che il contribuente è chiamato a versare. Nel caso in questione il contribuente non solo è stato chiamato a pagare la cartella, ma anche le spese di giudizio.
L’impugnazione riguardava una cartella di pagamento relativa al controllo della dichiarazione 770S/2008 e UNICO/2008. Il contribuente contestava la cartella di pagamento perché non preceduta da avviso bonario, richiamando la violazione dell’articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Questo recita infatti che «prima di procedere alle iscrizioni a ruoloderivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta», mentre «sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma». Nella disposizione si legge chiaramente che la norma vale «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», mentre nel caso specifico non vi era alcuna incertezza, avendo lo stesso contribuente ammesso di aver versato minori imposte rispetto a quanto dovuto e dichiarato giustificando i mancati versamenti con la riduzione della liquidità aziendale dovuta alla crisi economica, motivazione che però «non soddisfa i requisiti della causa di forza maggiore siccome prevista dall’ordinamento». Dunque la cartella è valida e adeguatamente motivata, e non necessita in questi casi dell’avviso bonario.

Nessun commento:

Posta un commento