giovedì 23 agosto 2012

Riforma delle professioni, le disposizioni specifiche per l'accesso alla professione di avvocato

Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 (G.U. 14-8-2012, n. 189), al Capo II (articoli 9 e 10) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati.
In particolare, l’articolo 9 stabilisce l’obbligo per  l’avvocato di avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.
Il successivo articolo 10 stabilisce invece che:
a) il tirocinio forense può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. La prevista autorizzazione del Ministro della giustizia appare di per sé idonea a garantire l’adeguatezza dello studio presso cui può essere svolto il tirocinio;


b) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia;


c) l’attività  di praticantato presso gli uffici giudiziari dovrà essere disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’art. 15 del T.U. 3/1957 sul segreto di ufficio. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Si precisa che ai predetti soggetti  non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego;

d)  il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art.16 D.Lgs. 398/1997, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno;

e) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto;

f) il  praticante avvocato, infine è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

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