martedì 20 novembre 2012

Professione sanitaria: la legge n. 189/2012 depenalizza "colpa lieve" del medico

L'11 novembre 2012 è entrata in vigore l'ennesima disposizione di legge che farà discutere e creerà diseguaglianze tra situazioni sovrapponibili: la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012.
La cosiddetta "colpa lieve" dell'esercente una professione sanitaria ne risulta, in certo qual senso, depenalizzata. Infatti, il dato testuale dell'art. 3, 1° co., salva il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve".

Viene menzionato l'art. 2043 del Codice Civile; scelta discutibile; e mentre lo cita, si dimentica che proprio l'11 novembre di quattro anni prima le Sezioni Unite hanno scolpito nel granito giuridico, con le sentenze gemelle di San Martino numeri 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, la dicotomia ed il bipolarismo danno patrimoniale-danno non patrimoniale - 2043-2059. In buona sostanza, se il giudice dovesse seguire alla lettera quel che ha scritto il legislatore del 2012, in ipotesi di colpa lieve, va mandato esente da addebiti penali il medico ed al danneggiato, a stretto rigore, non andrebbe liquidato neppure il danno non patrimoniale!
Infatti, l'art. 2043 c.c. si riferisce al danno patrimoniale. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri quale reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua estensione più ampia di pregiudizio determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Come tale è svincolato dai presupposti dell'inviolabilità della lesione, connotata da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, che sono posti a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. In questa prospettiva non è necessaria l'esistenza di un fatto reato. Ora, soppresso legislativamente il reato perché la colpa è lieve, si teme che venga posta in serissimo dubbio anche la spettanza del danno non patrimoniale/areddituale, mentre nessuna perplessità sussisterebbe per il danno patrimoniale/reddituale. Inquieta l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 quando conclude che "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Va sottolineato, infine, che se la colpa è lieve, il danno non necessariamente è di poco conto. Anzi, può essere grave o gravissimo. 



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