mercoledì 12 dicembre 2012

Medici, gli anni della specializzazione vanno retribuiti.

Medici, gli anni della specializzazione vanno retribuiti. La II sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto un ricorso del Codacons promosso per conto di 433 medici specializzati e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a un mega risarcimento di 6.714 euro ciascuno (più gli interessi legali) per ogni anno di specializzazione, per un totale di circa 20 milioni di euro. I giudici, riferisce il Codacons, hanno "pienamente riconosciuto le nostre tesi per far ottenere ai medici il risarcimento per gli anni di specializzazione non retribuiti, in violazione delle norme nazionali e comunitarie". Nel motivare la sua decisione il giudice Laura Scalia scrive: "Si tratta di fare applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le più recenti pronunzie. Tanto esposto i principi enunciati in materia di cassazione sono i seguenti: a) La violazione perpetrata dallo Stato Italiano, che ha tardivamente e in modo errato e incompleto trasposto a livello nazionale le direttive comunitarie sufficientemente precise e circostanziate, dà luogo ad un illecito da inadempimento di una obbligazione [...] La Presidenza del Consiglio dei ministri va quindi condannata al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni più sopra indicate, della somma di 6.714 euro per ciascuno degli anni dei corsi di specializzazione effettuati, oltre interessi dalla data della domanda di lite e rivalutazione".
Per il presidente del Codacons Carlo Rienzi "si tratta di una sentenza molto importante, che riconosce i diritti lesi dei medici italiani e dispone un mega-risarcimento danni in loro favore: questa sentenza si aggiunge alla precedente ottenuta dal Codacons, e porta a quasi 1.000 il numero totale degli specializzati risarciti grazie alla nostra associazione, per una somma complessiva pari a circa 42 milioni di euro di indennizzo".
Ora il Codacons avvierà una serie di nuovi ricorsi, analoghi a questo che ha avuto esito positivo, per conto dei medici specializzati iscritti al sindacato Sumai, i quali potranno avvalersi dell'assistenza agevolata dell'associazione e ottenere un identico risarcimento.

martedì 20 novembre 2012

Professione sanitaria: la legge n. 189/2012 depenalizza "colpa lieve" del medico

L'11 novembre 2012 è entrata in vigore l'ennesima disposizione di legge che farà discutere e creerà diseguaglianze tra situazioni sovrapponibili: la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012.
La cosiddetta "colpa lieve" dell'esercente una professione sanitaria ne risulta, in certo qual senso, depenalizzata. Infatti, il dato testuale dell'art. 3, 1° co., salva il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve".

Viene menzionato l'art. 2043 del Codice Civile; scelta discutibile; e mentre lo cita, si dimentica che proprio l'11 novembre di quattro anni prima le Sezioni Unite hanno scolpito nel granito giuridico, con le sentenze gemelle di San Martino numeri 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, la dicotomia ed il bipolarismo danno patrimoniale-danno non patrimoniale - 2043-2059. In buona sostanza, se il giudice dovesse seguire alla lettera quel che ha scritto il legislatore del 2012, in ipotesi di colpa lieve, va mandato esente da addebiti penali il medico ed al danneggiato, a stretto rigore, non andrebbe liquidato neppure il danno non patrimoniale!
Infatti, l'art. 2043 c.c. si riferisce al danno patrimoniale. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri quale reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua estensione più ampia di pregiudizio determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Come tale è svincolato dai presupposti dell'inviolabilità della lesione, connotata da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, che sono posti a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. In questa prospettiva non è necessaria l'esistenza di un fatto reato. Ora, soppresso legislativamente il reato perché la colpa è lieve, si teme che venga posta in serissimo dubbio anche la spettanza del danno non patrimoniale/areddituale, mentre nessuna perplessità sussisterebbe per il danno patrimoniale/reddituale. Inquieta l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 quando conclude che "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Va sottolineato, infine, che se la colpa è lieve, il danno non necessariamente è di poco conto. Anzi, può essere grave o gravissimo. 



Consiglio Nazionale Forense: inopportuno reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione


In attesa delle motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la obbligatorietà della mediazione, è inopportuno reintrodurre la medesima soluzione normativa.  Nello stesso senso, d’altronde, si è espresso il Guardasigilli Severino all’indomani della notizia della sentenza sollevando seri dubbi sull’eventualità di una reintroduzione, con diverso strumento normativo, di un meccanismo appena dichiarato non conforme a Costituzione.
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha inoltrato una lettera al presidente della Commissione Industria del Senato, Cesare Cursi, per esprimere preoccupazione su due emendamenti alla legge di conversione del decreto legge crescita 2.0 (AS 3533, di conversione del d.l. n. 179/2012), all’esame della Commissione. Si tratta di emendamenti di identico tenore, volti a reintrodurre l’istituto dell’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione della lite con previsioni del tutto analoghe. Circostanza che fa propendere per la inopportunità di tali modifiche nella more della motivazione della Consulta.
Il presidente Alpa ha rappresentato al Parlamento come il sistema dell’obbligatorietà disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 presenta ulteriori profili di criticità di natura tecnico-giuridica in relazione al rapporto tra procedimento mediazione e processo civile,  che però  mettono a rischio anche l’effettivo conseguimento dei giusti diritti dei cittadini.
“Si tratta, in buona sostanza, di una disciplina mal congegnata e poco funzionale allo scopo di deflazione del contenzioso civile che si prefiggeva”.
Nella lettera il presidente Alpa assicura che “l’Avvocatura è profondamente sensibile al tema del buon funzionamento e della ragionevole durata del processo civile - né potrebbe essere diversamente visto il rango costituzionale del ministero della difesa -  e che, al fine di contribuire al miglioramento del sistema giustizia, sono allo studio ipotesi di impegno della categoria nella diffusione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie e segnatamente nella predisposizione di Camere arbitrali presso ciascun Ordine circondariale”.
(CNF, comunicato stampa 17 novembre 2012)

mercoledì 14 novembre 2012

Obbligo Pec per imprese individuali. Pena la sospensione attività per tre mesi!


Dal 20 ottobre coloro che intendono costituire un’impresa individuale devono in fase di iscrizione  presso il Registro delle imprese competente o all’Albo delle imprese artigiane  comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Pena la sospensione dell’attività d’impresa per tre mesi.
Questo è il principio contenuto nell’articolo 5, 1 e 2 comma, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso). Analogamente a quanto previsto per le società, l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile (sanzione da 105 euro a 1.032 euro), sospende  la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le imprese individuali già iscritte al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. La Pec è  strumento nato per agevolare le comunicazioni tra imprese, i professionisti e le Pubbliche amministrazioni e conferisce  valore legale alle email. Rendere obbligatoria anche per le imprese individuali la comunicazione della Pec rappresenta un importante passaggio  in quanto significa estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata praticamente a tutti i soggetti con attività d’impresa, esclusi i dipendenti e i privati cittadini. Arriverà entro il 2013 l’elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti». L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

Raccomandata: per Cassazione ricevuta on line delle Poste non fa fede


Solo il timbro postale assicura la consegna reale e vale come prova della notifica. La data sulla stampata del servizio online delle poste non vale come prova della notifica.
Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, “non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.

Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 19387/2012, respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.