lunedì 24 settembre 2012

Esercizio abusivo della professione all’avvocato che fa una citazione benché cancellato dall’Albo.

Per il reato basta un atto, non conta che l’Ordine abbia cassato il nominativo per mera morosità. Scatta il falso per la firma disconosciuta dal collega. 

Cassazione, sentenza 36367 del 21.9.12

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

La parafarmacia può avere il simbolo della croce nell’insegna, a patto che sia blu e non verde.

Un colore diverso da quello che distingue le farmacie non crea confusione fra gli utenti: bocciato il Comune di Roma che nega l’autorizzazione. 

Tar Lazio, sentenza 7697/12

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzeamministrative.html

venerdì 21 settembre 2012

L'elenco dei tribunali e delle procure soppresse

Di seguito l'elenco completo dei 31 tribunali e procure soppresse con l'approvazione del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213.
Nella nuova revisione della geografia giudiziaria il Governo ha ridotto il numero dei tribunali soppressi da 37 a 31, salvando le sedi nelle aree a forte presenza di criminalità organizzata, ovvero Caltagirone, Sciacca, Castrovillari (in cui sarà accorpato il tribunale di Rossano), Lamezia Terme, Paola e Cassino (al quale sarà accorpata la sezione distaccata di Gaeta).

Di seguito l'elenco alfabetico dei 31 tribunali e procure soppresse:

  • Acqui Terme;
  • Alba;
  • Ariano Irpino;
  • Avezzano;
  • Bassano del Grappa;
  • Camerino;
  • Casale Monferrato;
  • Chiavari;
  • Crema;
  • Lanciano;
  • Lucera;
  • Melfi;
  • Mistretta;
  • Modica;
  • Mondovì;
  • Montepulciano;
  • Nicosia;
  • Orvieto;
  • Pinerolo;
  • Rossano;
  • Sala Consilina;
  • Saluzzo;
  • Sanremo;
  • Sant'Angelo dei Lombardi;
  • Sulmona;
  • Tolmezzo;
  • Tortona;
  • Urbino;
  • Vasto;
  • Vigevano;
  • Voghera.


Elenco degli uffici del Giudice di Pace soppressi


L'elenco dei 667 uffici del Giudice di Pace soppressi di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213).
La revisione della geografia giudiziaria prevede inoltre la soppressione di 31 sedi di Tribunale, di tutte le 220 sedi distaccate nonchè di 31 procure

TABELLA A,  articolo 1, comma 1
(Elenco degli Uffici dei Giudici di Pace soppressi)
allegato al D.Lgs. n. 156/2012

Tribunali delle imprese al via


In funzione i Tribunali specializzati per le imprese, istituiti dal DL liberalizzazioni (Decreto-legge n. 1 conv. con Legge n. 27/2012).
Tale novità, trattata dal Ministro Paola Severino all'incontro tenuto  con i presidenti dellle Corti di Appello e frutto della collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura, ha tutte le carte in regola per avere una buona riuscita.
Il Csm, richiesto dell'individuazione delle modalità operative in grado di assicurare la dotazione organica aggiuntiva, ha inizialmente fissato in almeno 6 unità il numero dei magistrati presenti in ciascuna delle 19 sezioni e, successivamente, ha avviato gli interpelli (in scadenza il prossimo 3 ottobre), per la copertura dei posti.
Infine, a luglio scorso, il Csm ha proceduto alla pubblicazione dei posti vacanti di primo grado giudicanti, prevedendo la destinazione di 26 magistrati presso gli uffici giudiziari sedi di tribunali delle imprese (istituiti presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia, in cui sono presenti due sedi, e della Valle D'Aosta in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino). 
Il ministro spiega che con i tribunali delle imprese vorrebbe arrivare ad una drastica riduzione  dei tempi di definizione delle con troversie  societarie, attraverso la creazione di un nucleo di alta specializzazione in grado di emettere decisioni di qualità.

lunedì 17 settembre 2012

Cassazione: lo studente-padre se ha figli deve mantenerli

La Suprema Corte - con la sentenza 34481 del 12 settembre 2012 - non ha concesso al giovane la sospensione condizionale della pena, subordinando il beneficio al pagamento di quasi 19mila euro come risarcimento danni per le sue mancanze affettive ed economiche dopo la nascita dei tre piccoli

Nessuna comprensione, da parte della Cassazione, nei confronti dei giovani padri che si fanno schermo della loro condizione di studente per dimostrare la propria incapacità economica a mantenere i figli avuti dalla fidanzata. I supremi giudici, infatti, hanno confermato la condanna a 6 mesi di reclusione nei confronti di Italo M. (33 anni) che aveva avuto tre figli dalla sua compagna e, per i primi tre anni di vita dei bambini, non aveva minimamente provveduto a loro. Inoltre, la Suprema Corte - con la sentenza 34481 del 12 settembre 2012 - non ha concesso al giovane la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio al pagamento di quasi 19mila euro come risarcimento danni per le sue mancanze affettive ed economiche dopo la nascita dei tre piccoli - una femmina e due maschietti - avuti da Daniela L. con la quale non era sposato. L'uomo aveva iniziato a corrispondere 150 euro al mese a Daniela, per i figli, solo dopo un provvedimento del Tribunale dei minorenni. Senza successo, Italo M. ha contestato la condanna inflittagli nel novembre 2010 dalla Corte d'Appello di Milano, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, facendo presente alla Suprema Corte che era sbagliato non aver tenuto "in alcun conto la sua oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli per mancanza di ogni reddito, essendo, all'epoca, studente". La Cassazione gli ha risposto che "la semplice situazione di difficoltà economica non è sufficiente a far venir meno l'obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli". Peraltro, l'Alta Corte rileva che "l'imputato non ha neppure dimostrato di avere tentato di ottenere una occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi, avendo invece preferito rimanere a casa dei genitori, lasciando alla madre dei suoi figli il carico di provvedere sia alla loro cura, sia al loro mantenimento". Infine, la Suprema Corte ha intimato allo studente-padre di smetterla di lamentarsi per la condanna data la "gravità della condotta omissiva protrattasi per tre anni" e considerato il "trattamento benevolo del giudice di primo grado", il Tribunale di Pavia, che gli aveva concesso le attenuanti generiche.

Cassazione: il giornale telematico non e' stampa


La Cassazione ha chiuso definitivamente il caso del blogger Carlo Ruta: i blog e i siti web non sono obbligati all'iscrizione nel registro delle testate giornalistiche. La legge fa riferimento solo alle attività di riproduzione tipografica.



I blog e i siti amatoriali non sono obbligati a registrarsi come testate editoriali. La conferma è giunta da una recente sentenza della Cassazione che si è espressa definitivamente sul caso di Carlo Ruta, un blogger siciliano che da sei anni combatte per la libera informazione. È stato condannato in primo e secondo grado del reato di stampa clandestina, ma la Cassazione ha azzerato tutto. "[...] ai sensi dell’art. 1, L. 47/1948 (disposizioni sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione [...] dall'esame di detta disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un'attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività", hanno sottolineato i giudici nella sentenza", hanno ricordato i giudici. Ecco quindi decadere ogni accusa e sentenza: un giornale telematico è escluso dagli obblighi di registrazione poiché non rientra nelle condizioni previste dalla legge. E se si tira in ballo la successiva modifica della disciplina sull'editoria, approvata nel 2001, la sostanza non cambia perché la registrazione dei giornali online è dovuta solo "per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria". Questione chiusa? "Ni", direbbero gli esperti in materia. L'avvocato IT Guido Scorza, sul Fatto Quotidiano, ha ricordato che l'ultimissima modifica alla legge - il 16 luglio - ha previsto anche un parametro finanziario. In pratica l'iscrizione è obbligatoria anche per le testate la cui attività editoriale supera i 100mila euro di ricavo annuoInsomma, la Cassazione potrebbe essere chiamata a esprimersi nuovamente sull'argomento. 

martedì 11 settembre 2012

Cassazione: responsabilità solidale del comune e della società di manutenzione per l’incidente provocato dal semaforo mal funzionante

Accolto il risarcimento danni per entrambi i veicoli perché l’impianto rotto è la causa esclusiva dell’incidente.

Cassazione, sentenza 14927/12

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzecivili.html

Giudice di Pace di Patti (Messina): bolletta acqua illegittima se calcolata su consumi presunti senza la lettura del contatore

Una sentenza che – in attesa di leggerne il contenuto integrale – appare importante segnalare quella appena emessa dal giudice di pace di Patti (Messina): secondo il magistrato, se l’ente gestore dell’acqua non provvede a effettuare le letture sul contatore dell’abitazione e, pertanto, calcola un consumo presunto, è illegittima la pretesa in bolletta relativa al consumo minimo garantito (essendo peraltro a tutti evidente la costante emergenza idrica di alcune zone d’Italia). Illegittima è anche la pretesa, contenuta sempre nella bolletta, relativa alle acque reflue e ai depuratori se, anche per essi, il consumo viene calcolato in via presuntiva e non in base al consumo effettivo (che non è indicato in bolletta).


Giudice di Pace di Patti, sentenza 158/12

Cassazione: condannata docente che fa scrivere cento volte “sono un deficiente” a un suo alunno per i suoi atteggiamenti da "bullo"

Gli insegnanti non possono rispondere con “metodi prepotenti” al bullismo degli allievi perchè, così facendo, “finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali sono decisi dai rapporti di forza o di potere”. Con la sentenza numero 34492, la Corte di Cassazione ha confermando la condanna a 15 giorni di reclusione nei confronti di una professoressa di una scuola media di Palermo che, per punire uno studente di 11 anni, gli aveva fatto scrivere per cento volte sul quaderno la frase “sono un deficiente”.

In particolare l’insegnante non può rispondere con “l’uso della violenza, fisica o psichica” agli atteggiamenti di bullismo degli alunni. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha condannato a 15 giorni di reclusione una professoressa di una scuola media di Palermo “per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina” ai danni di un alunno di 11 anni, “costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase 'sono un deficiente' e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità”.
In primo grado la professoressa era stata assolta, successivamente la Corte d’appello di Palermo aveva invece dichiarato l’imputata “colpevole del reato di abuso dei mezzi di disciplina”.
Secondo la Cassazione “Non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi, e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti”. E sia perchè – prosegue la sentenza – “non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono”.
La Cassazione ha concesso alla prof uno sconto di pena - rispetto alla condanna in appello di 30 giorni di reclusione - eliminando l'aggravante di aver provocato nell’adolescente un “disturbo del comportamento”, ipotesi avanzata dallo psicologo, ma non provata con certezza.
Va forse ricordato che all’origine della vicenda sta il fatto che l’insegnante di Palermo aveva deciso quella punizione perché l’alunno ‘bullo’ aveva impedito a un suo compagno di entrare nel bagno della scuola dandogli del gay.

giovedì 6 settembre 2012

Cassazione: omicidio colposo anche al chirurgo se non controlla che l’anestesista ha fatto tutto il suo dovere

Negligente il capo dell’équipe per l’omissione delle pratiche mediche necessarie all’intervento 

Cassazione, sentenza 33615 del 3.9.12

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

Dal 14 settembre ci sarà la liberalizzazione per l’apertura dei negozi: non servirà più la Dia, ma solo la Scia

Venerdì 14 settembre sarà una data storica per il nostro Paese, da sempre abituato a un’eccessiva burocratizzazione delle attività economico-commerciali: con l’entrata in vigore del nuovo pacchetto sulle liberalizzazioni, sarà molto più facile aprire un’attività di commercio di servizi, non essendovi più l’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività (Dia). Al suo posto entra in vigore la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Nel concreto, l’interessato non dovrà più attendere alcuna autorizzazione per iniziare l’attività: al contrario, dopo aver depositato la Scia, egli sarà libero di procedere autonomamente con la propria iniziativa economica. Questo nuovo regime riguarderà quelle attività di impresa nel settore dei servizi non soggette a programmazione. In particolare, il nuovo regime si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni. Alcuni servizi sono espressamente esclusi; tra questi, le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, taluni servizi di natura sociale, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico e i servizi finanziari. Per le altre attività, invece, dove rimane in vigore il regime della Dia, l’eventuale silenzio dell’Amministrazione dopo il deposito della dichiarazione si considererà da oggi come assenso (regola del silenzio assenso). Sono stati inoltre abrogati alcuni Albi e Ruoli ormai desueti, tra cui i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici, i mediatori per le unità da riporto. L’obiettivo della nuova normativa è chiaramente quello di rendere più agevole l’accesso alle attività economiche e sburocratizzare ogni adempimento preliminare per l’apertura.

Assolto l’imprenditore in crisi che non pagò l’Iva per «illiquidità»: i suoi debitori erano inadempienti.

Assolto (con rito abbreviato) dal reato di omesso versamento IVA l’imprenditore che dimostri che il mancato pagamento non è dipeso dalla propria volontà, bensì da una crisi di liquidità dell’azienda, crisi determinata dalla mancata riscossione dei propri crediti. Il delitto scatta – ricordiamolo – nel caso in cui il debito con l’erario per l’Imposta sul valore aggiunto superi 50.000 euro. Secondo il Tribunale di Firenze, tuttavia, è anche necessaria la volontà di evadere l’imposta. Pertanto, l’imprenditore che riesca a dimostrare di essersi trovato in crisi finanziaria per il mancato recupero dei pagamenti dovutigli dai propri clienti potrà essere assolto dal relativo procedimento penale. L’ipotesi più classica è quella dell’azienda che emette, nei confronti di un’altra azienda, una serie di fatture di cospicuo valore (e, quindi, con proporzionali ed elevati importi di Iva), fatture che poi non le vengono pagate. La colpa del mancato rispetto degli obblighi con l’erario, in casi come questo, non è del contribuente, ma anche e soprattutto della società debitrice che non è stata adempiente all’obbligazione. Pertanto l’imprenditore va assolto perché il fatto non costituisce reato.

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

martedì 4 settembre 2012

Cassazione: no ai domiciliari per il recluso anziano e malato se può risultare ancora pericoloso per la società

Esclusi gli automatismi nei benefici del regime detentivo speciale: resta in carcere il condannato. 

Cassazione, sentenza 23766/12

per testo sentenza cliccare sul link che segue:
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

Cassazione: si al sequestro se l’impresa ha versato solo alcune rate del piano di ammortamento concordato con il fisco

Linea dura contro le aziende in crisi e morose con l’Erario. 

Cassazione, sentenza 33587 del 31.8.12

per testo sentenza cliccare sul link che segue:
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

Cassazione: ruba scatolette al supermercato, l’arresto non va convalidato

Nel valutare il provvedimento adottato in flagranza il giudice deve verificare anche la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.

Cassazione, sentenza 25444/12

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

Il gratuito patrocinio non prova l’indigenza: condannato il sorvegliato speciale che non versa la cauzione


L’aver usufruito del gratuito patrocinio non prova l’indigenza dell’imputato che ha omesso di versare la cauzione imposta dal tribunale, a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 33530/2012, respingendo il ricorso di un uomo originario di Gela condannato per traffico di stupefacenti.
La difesa aveva sostenuto che l’imputato si era trovato nell’impossibilità di far fronte al versamento per via della sua “negativa condizione economica, derivante dalla lunga carcerazione e dal suo stato di disoccupazione”. Per la Suprema corte però l’ammissione al gratuito patrocinio può ritenersi soltanto un “indice” della condizione di assoluta indigenza, mentre “deve ritenersi esclusa l’automaticità della prova”, e ciò “ove si consideri, per un verso che l’ammissione al beneficio avviene sulla base delle dichiarazioni della parte interessata, e per altro verso che l’iniziale ammissione al beneficio è suscettibile di revoca ove emerga la prova della possidenza”. Al massimo, argomenta la Corte, “l’ammissione potrà integrare la prova certa dello stato di indigenza …ove sull’ammissione al beneficio intervenga un procedimento incidentale, ad esempio: - dopo la richiesta di revoca - sicché sullo specifico punto dello stato di indigenza si formi un accertamento giudiziale”. Del resto, conclude la Corte, è ormai giurisprudenza costante che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevino anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui anche le presunzioni semplici”. E in questo caso l’imputato aveva riportato una serie di condanne per “reati contro il patrimonio o per motivi di lucro”.

Corte di cassazione - Sezione II penale – Sentenza 31 agosto 2012 n. 33530

per testo sentenza cliccare sul link che segue