La Cassazione ha chiuso definitivamente il caso del blogger Carlo Ruta: i blog e i siti web non sono obbligati all'iscrizione nel registro delle testate giornalistiche. La legge fa riferimento solo alle attività di riproduzione tipografica.
I blog e i siti amatoriali non sono obbligati a registrarsi come testate editoriali. La conferma è giunta da una recente sentenza della Cassazione che si è espressa definitivamente sul caso di Carlo Ruta, un blogger siciliano che da sei anni combatte per la libera informazione. È stato condannato in primo e secondo grado del reato di stampa clandestina, ma la Cassazione ha azzerato tutto. "[...] ai sensi dell’art. 1, L. 47/1948 (disposizioni sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione [...] dall'esame di detta disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un'attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività", hanno sottolineato i giudici nella sentenza", hanno ricordato i giudici. Ecco quindi decadere ogni accusa e sentenza: un giornale telematico è escluso dagli obblighi di registrazione poiché non rientra nelle condizioni previste dalla legge. E se si tira in ballo la successiva modifica della disciplina sull'editoria, approvata nel 2001, la sostanza non cambia perché la registrazione dei giornali online è dovuta solo "per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria". Questione chiusa? "Ni", direbbero gli esperti in materia. L'avvocato IT Guido Scorza, sul Fatto Quotidiano, ha ricordato che l'ultimissima modifica alla legge - il 16 luglio - ha previsto anche un parametro finanziario. In pratica l'iscrizione è obbligatoria anche per le testate la cui attività editoriale supera i 100mila euro di ricavo annuo. Insomma, la Cassazione potrebbe essere chiamata a esprimersi nuovamente sull'argomento.
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