giovedì 30 agosto 2012

Il mal di pancia? Sul lavoro può danneggiare l’operaio, ma non l’imprenditore vittima di malasanità.

No al lucro cessante per la perdita di capacità produttiva se chi patisce i postumi dell’errore medico svolge un’attività intellettuale e non manuale.

Cassazione, sentenza 13687/12

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Attività intra moenia: non commette truffa il medico che svolge attività professionale senza l’autorizzazione dell’Asl. E’ necessario il raggiro.

Per la Corte di Cassazione integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con l’azienda sanitaria lo svolgimento dell’attività intra-moenia, ometta il versamento dovuto all’azienda sanitaria medesima delle somme percepite dai pazienti brevi manu. Parimenti anche per i casi di c.d. intra moenia “allargata” (quale ad esempio la fattispecie sottesa al pronunciamento della Corte) ovvero l’attività prestata presso il proprio studio professionale e senza l’utilizzo di strumentazione o l’impiego di personale sanitario; la Corte chiarisce infatti che ciò che rileva più che l’attività professionale è la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi preposti all’attività pubblicistica di riscossione delle somme presso gli sportelli di cassa dell’ente. Per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attivita' intramuraria (la quale e' retta da un regime privatistico), detta qualita' deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione (Sez. 6, Sentenza n. 2969 del 06/10/2004. Rv. 231474, Moschi). Secondo i giudici “in definitiva, l'imputato nel momento in cui si e' sostituito all'ente pubblico nel riscuotere le somme pagate dai pazienti, si trovava in possesso di denaro sicuramente (o almeno in parte) pubblico e, in questa veste, era sicuramente pubblico ufficiale, trattandosi di incarico in cui egli veniva sostanzialmente a sostituirsi ai funzionari dell'economato nel ricevere i pagamenti degli assistiti, e le somme da lui incassate erano senza dubbio (almeno in parte) possedute per ragioni di ufficio, avendo questa Corte gia' chiarito che queste ultime devono essere intese in senso lato si' da comprendere anche il possesso derivante da prassi o consuetudini invalse in un determinato ufficio (sez. 6, sent. 10-7-00, Vergine; sent. 10-4-01, La Torre”). 

Cassazione Sez. VI Penale, sentenza 23 agosto 2012, n.33150

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La Cassa di previdenza riscuote anche i contributi sui redditi dichiarati dal professionista come consulente.


Si allarga lo spettro delle attività svolte da professionisti i cui redditi sono soggetti al pagamento dei contributi. Per un ingegnere anche l’attività di consulente informativo e di amministratore di società commerciale obbliga ai versamenti Inarcassa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14684/2012, superando un bel po’ di giurisprudenza contraria che invece legava il pagamento alle sole “attività riservate ai professionisti” (Cass. 11154/2004; 3468/2005; da ultimo 1139/2012).
La Suprema corte però, con la pronuncia di oggi, “ritiene di dare continuità all’orientamento particolare (Cass. 20670/2004), per il quale è la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista - ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l’inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza”. “Con la precisazione che, a tal fine, - aggiunge la Corte - rileva anche la circostanza che la competenza  e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista  influiscano sull’esercizio dell’attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all’impiego di esse”. Una interpretazione, ricorda la Cassazione, “già suggerita dalla Corte costituzionale”, con la sentenza 402/1991, secondo cui per esercizio professionale “deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per la loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione”, rimanendone dunque escluse “solo quelle che non hanno niente in comune”. In definitiva, concludono gli ermellini quello che conta “è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda”.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 29 agosto 2012 n. 14684

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Contratti bancari, vessatoria la clausola che deroga al foro del consumatore anche se il cliente è un professionista.


In caso recupero di saldo negativo di un conto corrente assistito da apertura di credito intestato a un professionista si applica il foro del consumatore se la banca non dimostra il legame con l’attività professionale del cliente, in tal modo superando la presunzione legale di vessatorietà per la clausola che deroga al foro del consumatore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 14679/2012 respingendo le doglianze di una banca secondo cui risultava dimostrato che il contratto era stato stipulato per l’esercizio dell’attività di ingegnere. Per la Suprema corte però l’istituto di credito non aveva allegato alcuna evidenza del legame con l’attività professionale. Come già chiarito dalla Cassazione (sentenza 15531/2011) la qualifica di consumatore, infatti, spetta unicamente alle persone fisiche, e qualora esse siano anche imprenditori o professionisti soltanto quando il contratto sia concluso “per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana”, estranee dunque all’esercizio delle attività economiche.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 28 agosto 2012 n. 14679

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mercoledì 29 agosto 2012

Da oggi si può costituire la srl a un euro: si dovrà comunque versare l’imposta di registro di 168 euro


Per tutti gli under 35 è possibile, da oggi, aprire una Srl con il minimo investimento di un solo euro. La misura fa parte del decreto Cresci-Italia, trasformato in legge dello Stato lo scorso 24 marzo. Ora, a distanza di qualche mese, diventa finalmente operativa una delle norme più attese per stimolare la crescita laddove essa dimostra di essere più stagnante, nel bacino di quella “generazione perduta” che ormai non riesce a permettersi più neanche di sognare. Il testo porta la firma del Ministro della Giustizia Severino, del ministro dello Sviluppo Economico Passera e del titolare dell’Economia Grilli. Il loro intento è quello di dare con questa novità riuscirà nuova linfa ai giovani italiani, facendo scattare qualche innovativa molla imprenditoriale con il minimo esborso. Tutto quello che occorrerà, per avviare la propria attività, sarà prendere l’appuntamento dal notaio, aprendo così la società con capitale di un euro simbolico. Un bell’incentivo, più volte annunciato dai precedenti governi davanti ai microfoni, ma mai compiutamente realizzato. Anche nella cura Monti, però, un asterisco c’è e riguarda il versamento dell’imposta di registro di 168 euro, che non è stata esentata ai futuri “self made man”. L’attesa così lunga, da marzo, si spiega con la necessità di una stesura compiuta del regolamento sul modello standard dell’atto costitutivo e della disciplina statutaria, ultimo “check-point” prima del via libera alla norma pro giovani imprenditori. Per la stesura dell’organigramma societario, per i giovani imprenditori, sarà infatti sufficiente indicare le generalità dei vari soci, il nome della nuova attività, l’oggetto dell’esercizio e, da ultimo, il capitale sociale, con la postilla che vieta il trasferimento di quote societarie a soggetti al di sopra dei 35 anni di età. Ora, infine, il provvedimento è stato inserito in Gazzetta Ufficiale soltanto a ferragosto, a fianco delle importanti riforme estive. Una legge, quella a favore dei nuovi “Yuppies” che, comunque, non dimentica i più attempati, come spiega il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà che, incalzato dalla comunità di Twitter, ha voluto precisare come “anche chi ha più di 35 anni potrà costituire la Srl con un euro, ma dovranno pagare le spese notarili”. L’aggiornamento della disciplina anche agli over 35, ha spiegato l’ex vertice Antitrust, è stato incluso nel testo definitivo del decreto sviluppo, approvato in maniera definitiva dalle Camere a ridosso della pausa estiva. A questo proposito, viene introdotta in ordinamento la tipologia della Srlcr, cioè “a capitale ridotto”, che non avrà l’obbligo di seguire a menadito il modello standard inserito nello statuto. Quando, invece, saranno i giovani a soffiare su 35 candeline con la società già decollata, restano due strade per il proseguo dell’attività intrapresa. Nella prima eventualità, trasformare, come per i più “vecchietti”, la società in Srlcr, Srl ordinaria o altra forma di ente societario; nel secondo, di converso, può passare di mano le proprie quote di capitale a un socio più giovane anagraficamente, scelta che, comunque, comporterebbe giocoforza l’uscita del fondatore originario dalla compagine aziendale.