giovedì 30 agosto 2012

Contratti bancari, vessatoria la clausola che deroga al foro del consumatore anche se il cliente è un professionista.


In caso recupero di saldo negativo di un conto corrente assistito da apertura di credito intestato a un professionista si applica il foro del consumatore se la banca non dimostra il legame con l’attività professionale del cliente, in tal modo superando la presunzione legale di vessatorietà per la clausola che deroga al foro del consumatore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 14679/2012 respingendo le doglianze di una banca secondo cui risultava dimostrato che il contratto era stato stipulato per l’esercizio dell’attività di ingegnere. Per la Suprema corte però l’istituto di credito non aveva allegato alcuna evidenza del legame con l’attività professionale. Come già chiarito dalla Cassazione (sentenza 15531/2011) la qualifica di consumatore, infatti, spetta unicamente alle persone fisiche, e qualora esse siano anche imprenditori o professionisti soltanto quando il contratto sia concluso “per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana”, estranee dunque all’esercizio delle attività economiche.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 28 agosto 2012 n. 14679

per testo sentenza cliccare sul link che segue

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