martedì 20 novembre 2012

Professione sanitaria: la legge n. 189/2012 depenalizza "colpa lieve" del medico

L'11 novembre 2012 è entrata in vigore l'ennesima disposizione di legge che farà discutere e creerà diseguaglianze tra situazioni sovrapponibili: la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito il Decreto Legge Balduzzi, n. 158/2012.
La cosiddetta "colpa lieve" dell'esercente una professione sanitaria ne risulta, in certo qual senso, depenalizzata. Infatti, il dato testuale dell'art. 3, 1° co., salva il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve".

Viene menzionato l'art. 2043 del Codice Civile; scelta discutibile; e mentre lo cita, si dimentica che proprio l'11 novembre di quattro anni prima le Sezioni Unite hanno scolpito nel granito giuridico, con le sentenze gemelle di San Martino numeri 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, la dicotomia ed il bipolarismo danno patrimoniale-danno non patrimoniale - 2043-2059. In buona sostanza, se il giudice dovesse seguire alla lettera quel che ha scritto il legislatore del 2012, in ipotesi di colpa lieve, va mandato esente da addebiti penali il medico ed al danneggiato, a stretto rigore, non andrebbe liquidato neppure il danno non patrimoniale!
Infatti, l'art. 2043 c.c. si riferisce al danno patrimoniale. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri quale reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua estensione più ampia di pregiudizio determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Come tale è svincolato dai presupposti dell'inviolabilità della lesione, connotata da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, che sono posti a fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. In questa prospettiva non è necessaria l'esistenza di un fatto reato. Ora, soppresso legislativamente il reato perché la colpa è lieve, si teme che venga posta in serissimo dubbio anche la spettanza del danno non patrimoniale/areddituale, mentre nessuna perplessità sussisterebbe per il danno patrimoniale/reddituale. Inquieta l'ultima parte del primo comma dell'art. 3 quando conclude che "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Va sottolineato, infine, che se la colpa è lieve, il danno non necessariamente è di poco conto. Anzi, può essere grave o gravissimo. 



Consiglio Nazionale Forense: inopportuno reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione


In attesa delle motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la obbligatorietà della mediazione, è inopportuno reintrodurre la medesima soluzione normativa.  Nello stesso senso, d’altronde, si è espresso il Guardasigilli Severino all’indomani della notizia della sentenza sollevando seri dubbi sull’eventualità di una reintroduzione, con diverso strumento normativo, di un meccanismo appena dichiarato non conforme a Costituzione.
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha inoltrato una lettera al presidente della Commissione Industria del Senato, Cesare Cursi, per esprimere preoccupazione su due emendamenti alla legge di conversione del decreto legge crescita 2.0 (AS 3533, di conversione del d.l. n. 179/2012), all’esame della Commissione. Si tratta di emendamenti di identico tenore, volti a reintrodurre l’istituto dell’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione della lite con previsioni del tutto analoghe. Circostanza che fa propendere per la inopportunità di tali modifiche nella more della motivazione della Consulta.
Il presidente Alpa ha rappresentato al Parlamento come il sistema dell’obbligatorietà disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 presenta ulteriori profili di criticità di natura tecnico-giuridica in relazione al rapporto tra procedimento mediazione e processo civile,  che però  mettono a rischio anche l’effettivo conseguimento dei giusti diritti dei cittadini.
“Si tratta, in buona sostanza, di una disciplina mal congegnata e poco funzionale allo scopo di deflazione del contenzioso civile che si prefiggeva”.
Nella lettera il presidente Alpa assicura che “l’Avvocatura è profondamente sensibile al tema del buon funzionamento e della ragionevole durata del processo civile - né potrebbe essere diversamente visto il rango costituzionale del ministero della difesa -  e che, al fine di contribuire al miglioramento del sistema giustizia, sono allo studio ipotesi di impegno della categoria nella diffusione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie e segnatamente nella predisposizione di Camere arbitrali presso ciascun Ordine circondariale”.
(CNF, comunicato stampa 17 novembre 2012)

mercoledì 14 novembre 2012

Obbligo Pec per imprese individuali. Pena la sospensione attività per tre mesi!


Dal 20 ottobre coloro che intendono costituire un’impresa individuale devono in fase di iscrizione  presso il Registro delle imprese competente o all’Albo delle imprese artigiane  comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Pena la sospensione dell’attività d’impresa per tre mesi.
Questo è il principio contenuto nell’articolo 5, 1 e 2 comma, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso). Analogamente a quanto previsto per le società, l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile (sanzione da 105 euro a 1.032 euro), sospende  la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le imprese individuali già iscritte al registro imprese o all’albo delle imprese artigiane e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. La Pec è  strumento nato per agevolare le comunicazioni tra imprese, i professionisti e le Pubbliche amministrazioni e conferisce  valore legale alle email. Rendere obbligatoria anche per le imprese individuali la comunicazione della Pec rappresenta un importante passaggio  in quanto significa estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata praticamente a tutti i soggetti con attività d’impresa, esclusi i dipendenti e i privati cittadini. Arriverà entro il 2013 l’elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti». L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

Raccomandata: per Cassazione ricevuta on line delle Poste non fa fede


Solo il timbro postale assicura la consegna reale e vale come prova della notifica. La data sulla stampata del servizio online delle poste non vale come prova della notifica.
Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, “non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.

Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 19387/2012, respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

giovedì 1 novembre 2012

Riforma forense: la Camera approva, ora il testo passa al Senato. Le principali novità della riforma


La Camera dei Deputati ha approvato con 395 sì, 7 no e 14 astenuti, la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense che adesso torna in Senato per una “velocissima” terza lettura.

Sono tante le importanti innovazioni, riportante  secondo l’ordine del testo:


Province, ecco la nuova mappa d’Italia

La nuova mappa delle Province dopo l’approvazione del decreto legge relativo al loro riordino


Equitalia: mini ipoteche cancellate d'ufficio


Mini ipoteche cancellate d'ufficio. Le misure di garanzia reale dei debiti fiscali e previdenziali iscritte da Equitalia per importi inferiori a 8mila euro dovranno essere annullate anche se il contribuente non ne ha fatto richiesta. Tra le ipoteche attivate prima del 2 dicembre 2005, verranno meno quelle per importi inferiori a 1.549,37 euro, per quelle iscritte dopo il 2 dicembre 2005 saranno cancellate quelle di importo inferiore agli 8.000 euro.
Sono queste le istruzioni inviate nei giorni scorsi dalla capogruppo agli agenti della riscossione. A oggi, come previsto dall'articolo 76 del dpr n. 602/1973 (ritoccato dal dl n. 16/2012), Equitalia non può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito da incassare non supera i 20 mila euro. In passato, però, l'asticella era stata fissata più in basso, precisamente a 3 milioni di lire (ossia 1.550 euro circa) dal dlgs n. 193/2001 e poi a 8 mila euro dal dl n. 203/2005 (in vigore, appunto, dal 3 dicembre 2005).
La vicenda è stata interessata negli anni anche da un ampio contenzioso, in molti casi favorevole al contribuente, e sfociato nella sentenza n. 4077/2010 delle sezioni unite civili della Cassazione, che ha bocciato le mini-ipoteche sotto gli 8 mila euro (si veda ItaliaOggi del 23 febbraio 2010). Ma se in seguito, anche visto l'aggravarsi della crisi e le modifiche pro-contribuente intervenute, il ricorso allo strumento cautelare si è ridotto, per quanto riguarda il passato si è resa necessaria l'azione del contribuente.
Solo a fronte della presentazione di un'istanza di cancellazione, infatti, le ipoteche sotto soglia venivano cancellate. Ora la holding del gruppo Equitalia ha deciso di dare un'accelerata al processo, ordinando agli agenti territoriali di eliminare d'ufficio tutte le ipoteche originariamente iscritte per importi inferiori ai limiti consentiti (1.550 euro fino al 2 dicembre 2005 e 8 mila euro fino al 2 marzo 2012).