Solo il timbro postale assicura la consegna reale e vale
come prova della notifica. La data sulla stampata del servizio online delle
poste non vale come prova della notifica.
Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque
vale come prova della notifica. Infatti, “non può tenere luogo del detto avviso
di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento
notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio
stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso:
l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa
fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato
dall’avviso di ricevimento”.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 19387/2012,
respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per
l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla
memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non
può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online
delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il
deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione,
ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso
inammissibile.
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