giovedì 1 novembre 2012

Equitalia: mini ipoteche cancellate d'ufficio


Mini ipoteche cancellate d'ufficio. Le misure di garanzia reale dei debiti fiscali e previdenziali iscritte da Equitalia per importi inferiori a 8mila euro dovranno essere annullate anche se il contribuente non ne ha fatto richiesta. Tra le ipoteche attivate prima del 2 dicembre 2005, verranno meno quelle per importi inferiori a 1.549,37 euro, per quelle iscritte dopo il 2 dicembre 2005 saranno cancellate quelle di importo inferiore agli 8.000 euro.
Sono queste le istruzioni inviate nei giorni scorsi dalla capogruppo agli agenti della riscossione. A oggi, come previsto dall'articolo 76 del dpr n. 602/1973 (ritoccato dal dl n. 16/2012), Equitalia non può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito da incassare non supera i 20 mila euro. In passato, però, l'asticella era stata fissata più in basso, precisamente a 3 milioni di lire (ossia 1.550 euro circa) dal dlgs n. 193/2001 e poi a 8 mila euro dal dl n. 203/2005 (in vigore, appunto, dal 3 dicembre 2005).
La vicenda è stata interessata negli anni anche da un ampio contenzioso, in molti casi favorevole al contribuente, e sfociato nella sentenza n. 4077/2010 delle sezioni unite civili della Cassazione, che ha bocciato le mini-ipoteche sotto gli 8 mila euro (si veda ItaliaOggi del 23 febbraio 2010). Ma se in seguito, anche visto l'aggravarsi della crisi e le modifiche pro-contribuente intervenute, il ricorso allo strumento cautelare si è ridotto, per quanto riguarda il passato si è resa necessaria l'azione del contribuente.
Solo a fronte della presentazione di un'istanza di cancellazione, infatti, le ipoteche sotto soglia venivano cancellate. Ora la holding del gruppo Equitalia ha deciso di dare un'accelerata al processo, ordinando agli agenti territoriali di eliminare d'ufficio tutte le ipoteche originariamente iscritte per importi inferiori ai limiti consentiti (1.550 euro fino al 2 dicembre 2005 e 8 mila euro fino al 2 marzo 2012).

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