Riforma forense: la Camera approva, ora il testo passa al Senato. Le principali novità della riforma
La Camera dei Deputati ha approvato con 395 sì, 7 no e 14 astenuti, la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense che adesso torna in Senato per una “velocissima” terza lettura.
Sono tante le importanti innovazioni, riportante secondo l’ordine del
testo:
- evitare gli abusi a danno dei cittadini prevendo
la specifica competenza dell’avvocato nella consulenza
stragiudiziale.
- la possibilità di costituire
associazioni multidisciplinari
- previsione di società di capitali
senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione
professionale
- le specializzazioni con
l’irrinunciabile apporto delle associazioni specialistiche forensi
- la pubblicità informativa anche
sul web purché trasparente,veritiera, non suggestiva né comparativa
- l’obbligo di formazione
continua per tutti gli avvocati superando il sistema dei crediti
formativi
- l’obbligo di assicurazione per
la responsabilità civile degli avvocati
- la pattuizione del compenso tra
cliente e avvocato è completamente libera. L’avvocato ha l’obbligo di informare
il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili e dovrà
fornirgli il preventivo, se il cliente lo richiede. I parametri si applicano in
caso di disaccordo
- il divieto del patto di quota
lite
- l’affermazione della centralità della
difesa d’ufficio
- l’esercizio della professione dovrà essere
effettivo e continuativo come condizione per la permanenza
dell’albo. La prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito
- l’obbligo di iscrizione alla Cassa
forense
- gli Ordini forensi hanno
finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi
all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione
giurisdizionale
- lo sportello per il cittadino
presso gli Ordini, per orientarlo nelle prestazioni professionali e
nell’accesso alla giustizia
- rappresentanza di genere nelle
elezioni dei consigli dell’Ordine, del Cnf e dei Consigli distrettuali di
disciplina
- ai praticanti è dovuto il rimborso delle
spese; previsto il compenso commisurato all’effettivo apporto
professionale
- la pratica, di 18 mesi, potrà
essere svolta presso due avvocati contemporaneamente e secondo altre modalità
oltre il tirocinio in studio.
- il praticantato sarà ancor più
professionalizzante con la frequenza di corsi di formazione
specifici promossi dalle scuole forensi
- esame: tre prove scritte e una
orale, senza codici commentati
- pieno riconoscimento dell’importanza della
deontologia a garanzia del regolare svolgimento della
professione
- maggiore tipizzazione degli illeciti
disciplinari
- istituzione dei consigli distrettuali di
disciplina, con incompatibilità per garantire la terzietà del giudizio
disciplinare
- giuramento degli avvocati
presso il proprio Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica.
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