La Camera dei Deputati ha approvato con 395 sì, 7 no e 14 astenuti, la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense che adesso torna in Senato per una “velocissima” terza lettura.
- evitare gli abusi a danno dei cittadini prevendo la specifica competenza dell’avvocato nella consulenza stragiudiziale.
- la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari
- previsione di società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale
- le specializzazioni con l’irrinunciabile apporto delle associazioni specialistiche forensi
- la pubblicità informativa anche sul web purché trasparente,veritiera, non suggestiva né comparativa
- l’obbligo di formazione continua per tutti gli avvocati superando il sistema dei crediti formativi
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile degli avvocati
- la pattuizione del compenso tra cliente e avvocato è completamente libera. L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili e dovrà fornirgli il preventivo, se il cliente lo richiede. I parametri si applicano in caso di disaccordo
- il divieto del patto di quota lite
- l’affermazione della centralità della difesa d’ufficio
- l’esercizio della professione dovrà essere effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’albo. La prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito
- l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense
- gli Ordini forensi hanno finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale
- lo sportello per il cittadino presso gli Ordini, per orientarlo nelle prestazioni professionali e nell’accesso alla giustizia
- rappresentanza di genere nelle elezioni dei consigli dell’Ordine, del Cnf e dei Consigli distrettuali di disciplina
- ai praticanti è dovuto il rimborso delle spese; previsto il compenso commisurato all’effettivo apporto professionale
- la pratica, di 18 mesi, potrà essere svolta presso due avvocati contemporaneamente e secondo altre modalità oltre il tirocinio in studio.
- il praticantato sarà ancor più professionalizzante con la frequenza di corsi di formazione specifici promossi dalle scuole forensi
- esame: tre prove scritte e una orale, senza codici commentati
- pieno riconoscimento dell’importanza della deontologia a garanzia del regolare svolgimento della professione
- maggiore tipizzazione degli illeciti disciplinari
- istituzione dei consigli distrettuali di disciplina, con incompatibilità per garantire la terzietà del giudizio disciplinare
- giuramento degli avvocati presso il proprio Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica.
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