Peculato e cessione di droga al carabiniere che paga l’informatore con parte del “fumo” sequestrato
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 31436 del 1 agosto 2012 della Cassazione, che conferma la condanna per il comandante dei carabinieri per peculato e cessione di sostanze stupefacenti.
L’uomo, in seguito al sequestro di una partita di ‘fumo’ da un chilogrammo, aveva poi ceduto, come ricompensa per le informazioni fornite, grazie alle quali era stato possibile sequestrare la sostanza illecita, venti grammi della sostanza stessa al suo informatore.
Un atteggiamento troppo disinvolto, ad avviso dei giudici di legittimità, che non può in alcun modo trovare giustificazione nella finalità di aiutare le indagini: a maggior ragione se il militare reitera la condotta illecita e offre al suo informatore la stessa modalità di ‘pagamento’ del servizio per ottenere «soffiate» future.
L’ufficiale, ben a conoscenza di non osservare le norme, aveva infatti sottratto al quantitativo di droga sequestrato la parte da corrispondere all’informatore dicendo ai suoi sottoposti che l’avrebbe tenuta in un cassetto.
Il problema era venuto a galla, però, dopo che l’ufficiale era stato sollecitato a tirare fuori l’hashish requisito, giacché in caserma si era giunti a sospettare sulla quantità del sequestro effettuato ai danni dei trafficanti.
Il reato di cessione di droga risulta, tuttavia, prescritto, mentre per il peculato si configura l'attenuante della particolare tenuità del fatto: grazie a ciò viene condonata la pena al militare.
Per testo sentenza n. 31436 del 1 agosto 2012 della Cassazione cliccare sul link che segue
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