In particolare, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di una ginecologa conseguito alla morte di un neonata, l’avvocato era stato accusato di aver rivendicato una gestione esclusiva della pratica, che invece era stata assegnata anche ad una collega, ai fini della percezione degli onorari da parte della società assicuratrice della cliente senza informarla di nulla.
Per i supremi giudici è privo di censure il ragionamento del Cnf che ha ritenuto l’assenza di qualsiasi attività informativa verso la cliente “integrasse violazione dell’articolo 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che ‘l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli’, in quanto lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato e il suo cliente”. “Né - prosegue la sentenza - può ritenersi estraneo al mandato conferito all’avvocato l’aspetto afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente stesso”.
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 31 luglio 2012 n. 13621
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