sabato 11 agosto 2012

Crimini di guerra del nazifascismo. Cassazione contro l'Aja: in particolare la magistratura italiana non condivide il verdetto con il quale l'Aja ha riconosciuto l'immunità di Berlino è l'impunità per i crimini commessi

La Cassazione non condivide il verdetto con il quale la Corte internazionale dell'Aja, il 3 febbraio su ricorso della Germania, ha riconosciuto l'immunità a Berlino per le stragi naziste commesse in Italia nel 1943-1945, perché ritiene che in questo modo si «cagiona null'altro che l'impunità» degli Stati responsabili di «crimini contro l'umanità». 
Tuttavia, i supremi giudici hanno ammesso di essere in minoranza, in Europa, a pensarla così e hanno affermato di voler rispettare il parere dell'Alta Corte fino a quando il punto di vista italiano non avrà la «necessaria condivisione». 
Il diplomatico 'obbedisco' della magistratura italiana - che così rinuncia ad avere dalla Germania, per via giudiziale, i risarcimenti per le vittime italiane del Reich - è nelle motivazioni della sentenza 32139 della Prima sezione penale, depositate giovedì 9 agosto e relative all'udienza sull'eccidio di Fivizzano e Fosdinovo (Massa, 350 morti) svoltasi il 30 maggio
In quell'occasione, per la prima volta, è stata 'delibata', nel nostro ordinamento, la pronuncia dell'Aja sollecitata dalla cancelliera Angela Merkel.
Ora, leggendo la sentenza scritta dal consigliere Maria Cristina Siotto, si è appreso che i supremi giudici hanno espresso una sorta di 'non capisco, ma mi adeguo', e che non hanno cambiato idea: per certi crimini gli Stati 'colpevoli' devono sempre risponderne davanti a un giudice senza affidarsi alle compensazioni stabilite per via diplomatica, come avverrà adesso con tavoli bilaterali italo-tedeschi. 
«Le espressioni di pieno consenso alle posizioni della Corte italiana da parte di autorevole parte della dottrina e lo stesso sintomatico emergere di posizioni dissenzienti nella pronunzia della Corte internazionale», ha scritto la Cassazione «non fanno escludere che, in avvenire, il principio del necessario ritrarsi della immunità per gli stati che agiscano 'jure imperii', quando l'azione incida sui diritti individuali di rilievo primario per i cittadini, possa essere in tutto, o in parte, acquisito dalla Comunità internazionale». 

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