Utilizzo della posta elettronica certificata per notificare le multe stradali senza addebito delle spese. Sconto sulle sanzioni se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione della violazione. È questo l'obiettivo comune dei due disegni di legge di riforma del codice della strada all'esame del Parlamento e in via di approvazione.
Da un lato il ddl C 4662 recante «Delega al governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dall'altro il ddl C 5361 recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente». Ed è proprio quest'ultimo disegno di legge, presentato recentemente da Mario Valducci, presidente della commissione trasporti della camera, ad avere le maggiori probabilità di via libera anche in tempi brevi, presumibilmente entro l'autunno.
Disegno di legge Valducci. Il ddl C 5361 Valducci, in corso di esame alla commissione trasporti della camera in sede referente (alla quale potrebbe essere assegnato in sede deliberante per accelerare l'iter di approvazione), prevede una serie di interessanti novità per adeguare alcune procedure stradali alle moderne tecnologie, con snellimento delle procedure e minori aggravi di spesa sia per l'utente che per l'organo accertatore. In primo luogo, il disegno di legge prevede l'emanazione di un decreto con il quale dovranno essere stabilite le procedure per la notificazione delle multe stradali tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della pec, senza addebito delle spese di notificazione. Si tratterebbe in sostanza di regolamentare in dettaglio una nuova procedura semplificata di notificazione dei verbali, dentro la cornice normativa attualmente delineata dall'art. 201 del codice della strada e dall'art. 149-bis del codice di procedura civile.
Altra novità interessante è rappresentata dalla riduzione dell'importo della sanzione, se il trasgressore effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla data della contestazione. Per esemplificare, per la violazione di un divieto di transito la sanzione di 80 euro scenderà a 64 euro. Per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h la sanzione di 779 euro lo sconto per il pagamento entro cinque giorni sarà di 155 euro. Il disegno di legge prevede anche la possibilità per il trasgressore di pagare immediatamente sulla strada all'agente accertatore, qualora questi sia munito dell'apposito terminale per carte di credito o di debito. Novità importanti anche per l'accertamento della guida sotto l'influenza di droghe. Il personale sanitario potrà prelevare campioni di saliva quando si avrà il fondato sospetto che il conducente abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.
Attualmente il prelievo di mucosa del cavo orale è invece consentito solo quando il conducente si trovi sotto l'effetto delle droghe. Qualora il prelievo non possa essere fatto nell'immediatezza del controllo, il conducente sarà sottoposto al prelievo di campioni di fluido del cavo orale o di sangue. Se gli accertamenti effettuati al momento del controllo oppure successivamente presso strutture sanitarie daranno esito positivo, il conducente sarà considerato in stato di alterazione psico-fisica con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 187 del codice della strada, senza più la necessità che l'alterazione venga provata dal personale medico. La revisione della patente sarà disposta anche quando gli accertamenti strumentali e analitici forniranno esito positivo ma non sia possibile rilevare lo stato di alterazione psico-fisica.
Il disegno di legge prevede poi un inquadramento normativo (attualmente assente) dei veicoli elettrici con bilanciamento assistito (i cosiddetti segway). Per questo il ddl andrà a modificare l'art. 50 del codice della strada, assimilando alle biciclette «i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h». Per quanto riguarda gli autocaravan, il ddl prevede che, ai fini del calcolo della massa massima, non sarà considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente il peso di 1,5 tonnellate.
Ciò per consentire di guidare gli autocaravan con la patente di categoria B anche quando la massa superi i 3.500 kg. Mano pesante nei confronti del conducente che, in caso di sinistri stradali, causerà per colpa la morte di una persona. Infatti, il disegno di legge, incidendo sulla disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria, prevede che, nei casi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, del codice penale, sia sempre disposta la revoca della patente di guida. Attualmente invece è prevista la sospensione della licenza di guida per quattro anni e la revoca soltanto in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Oltre a ciò, il disegno di legge prevede che per cinque anni il trasgressore non potrà conseguire nuovamente la patente; tale periodo di inibizione salirà a quindici anni nei casi in cui il trasgressore compia il fatto in stato di ebbrezza alcolica grave oppure sotto l'effetto di droghe.
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