Notifica udienza via sms, la Cassazione dice sì. La Suprema Corte ha dato l’ok alla facoltà che la comunicazione per udienze con tempi risicati per la diramazione degli avvisi avvenga anche via messaggino telefonico. La novità viene esplicitata nella sentenza 30984 dello scorso 30 luglio, che ha respinto il ricorso di un avvocato, certo di vedere annullato l’esito di un’udienza, tenuta a suo dire in violazione del diritto di difesa, poiché all’interessato non era pervenuta convocazione via sms o altri sistemi.
Dopo il fax, dunque, via libera dalla Corte di Cassazione anche per avvisi e notifiche via sms, malgrado il tenore informale che questo mezzo di comunicazione abbia sempre riscontrato, sin dalla sua diffusione coi primi telefoni cellulari. Quello che stabilisce la Cassazione, comunque, è che l’udienza non possa considerarsi nulla se le parti non sono a conoscenza dell’avviso, se questo è pervenuto anche tramite fax o sms.
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che l’adeguatezza funzionale della comunicazione per la convocazione di un’udienza di convalida dell’arresto vada verificata di volta in volta, presupponendo che il legale possa essere rintracciato, come è naturale, nell’ufficio di esercizio della professione. Esaminando il caso in oggetto, la Cassazione ha convenuto che l’avvocato proponente il ricorso, era in realtà già statao rintracciatovia fax e via sms, al numero abitualmente utilizzato perlo svolgimento del suo ruolo di rappresentante legale.
Prevale, dunque, l’assoluta necessità – in linea con la prerogativa costituzionale di difendere il diritto alla libertà – di dare avviso nei tempi congrui sia al Pubblico ministero che agli avvocati, anche secondo canali meno “ufficiali”, che aprono, dunque, anche la strada della sostituzione del difensore nell’udienza di convalida, nel caso quello inizialmente incaricato non abbia prestato sufficiente attenzione al proprio telefonino.
per testo sentenza Cassazione n. 30984 del 30.07.2012 cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html
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fonte leggioggi.it
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