Il pubblico dipendente che si allontana dal luogo di lavoro, anche se per poco tempo, senza far risultare i periodi d'assenza con la timbratura del cartellino o del badge, assume una condotta "suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata". Lo ha stabilito la Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n.25781, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati da 4 dipendenti della Sovrintendenza per i beni culturali della Regione Siciliana, che erano stati condannati a tre mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 30 euro per truffa aggravata.?
Gli imputati erano finiti sotto processo dopo un'operazione di Polizia giudiziaria, con la quale si volevano verificare condotte di assenteismo in quell'ufficio, attraverso la verifica dei cartellini marcatempo, videoregistrazioni e pedinamenti. Dalle indagini era emerso che, tra luglio 2001 e dicembre 2002, i 4 dipendenti si erano assentati senza giustificazione dal luogo di lavoro per brevi periodi di tempo, per l'esattezza compresi tra 37 minuti e 2 ore e 50 minuti. I lavoratori sono stati processati e condannati, sia in primo sia in secondo grado.
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