IL PROVVEDIMENTO IN VIGORE IL 15 SETTEMBRE 2012
L'Agenzia del Territorio (Provvedimento 17/07/2012, n. 35582) ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni tributarie, passate in giudicato, che decidono controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima particella, nonchè la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Modalità di annotazione delle sentenze
L'Ufficio provinciale competente procede (entro 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione) all'annotazione negli atti del catasto relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell'esito del giudizio.
Vengono annotate con le medesime modalità le sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente ovvero le sentenze della Corte di Cassazione, che rinviano la causa innanzi alle Commissioni tributarie.
Negli atti catastali viene fatta menzione, entro 30 giorni dal relativo passaggio in giudicato, anche delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva la definitività dell’atto stesso, ovvero l’estinzione dell’intero processo.
Modalità di aggiornamento degli atti del catasto
L’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto entro 30 giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione.
Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle conciliazioni giudiziali con cui viene definita una controversia relativa alle operazioni catastali.
fonte IPSOA
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