Per testo sentenza numero 25496 del 28 giugno 2012 cliccare sul link che segue
martedì 31 luglio 2012
Cassazione: non c’è arresto in flagranza se il ladro viene trovato, per caso, in un secondo momento
Una recente sentenza della Cassazione, la numero 25496 del 28 giugno 2012, farà storcere il naso a quanti, avendo subito un furto, dopo qualche ora abbiano casualmente incontrato e riconosciuto il ladro con la refurtiva addosso (un orologio, un paio di scarpe rubate in una palestra, un cellulare): in questi casi, il rapinatore non può essere arrestato contestualmente dalle autorità perché manca la flagranza di reato. Non serve a nulla riconoscere, senza ombra di dubbio, il reo e fornire ai carabinieri la prova della proprietà sui beni di cui il malvivente si è impossessato: per aversi arresto in flagranza è necessaria infatti la continuità tra l’inizio delle ricerche (poste in essere dalla polizia) e l’arresto stesso. In altre parole, non ci devono essere interruzioni nell’inseguimento. La forza pubblica infatti può eseguire un arresto in (quasi) flagranza solo subito dopo il reato. E’ consentito anche “un breve intervallo”, necessario alle autorità per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. L’importante è che non vi sia una cesura nella consequenzialità tra fuga e inseguimento. Dunque, così come nel caso di specie deciso dalla Corte, non può esservi arresto in “quasi flagranza” nel caso in cui sia cessata la fuga o terminato l’inseguimento.
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