IL CASO SPECIFICO - Il caso esaminato dagli ermellini riguarda un'auto che si è immessa da una via laterale sulla strada principale, dotata di precedenza, ed è stata investita dalla moto che arrivava alle sue spalle. La corte d'Appello di Milano ha attribuito la responsabilità dell'incidente per intero al motociclista perché la collisione si è verificata quando la macchina aveva già completato la manovra di immissione sulla strada dotata di precedenza e ne aveva percorso alcuni metri; inoltre, la vettura si era portata il più possibile a destra per agevolare il sorpasso, e il motociclista correva parecchio. La Cassazione ha ribaltato la sentenza di appello: se il veicolo che si immette su strada dotata di diritto di precedenza completa la manovra di posizionamento e inizia la marcia nella nuova direzione, prima del sopraggiungere del veicolo favorito, questo non basta a scagionare chi doveva dare la precedenza. Chi arriva da dietro deve avere il tempo di fare ogni tipo di manovra nella massima sicurezza: invece, l'auto era stata di ostacolo, un pericolo che ha causato il sinistro.
CAUTELA - Ovviamente, anche i veicoli che hanno la precedenza devono procedere con prudenza, come ricorda la Cassazione: "È indubbio che grava anche su questi ultimi l'obbligo di adottare a loro volta tutte le precauzioni e le misure di emergenza per fare fronte nel modo più efficace all'altrui manovra anche colposa. Il conducente che si avvalga della precedenza di fatto agisce a suo rischio e pericolo. È cioè tenuto egli stesso a valutare se la situazione gli consenta di effettuare l'attraversamento dell'incrocio con assoluta sicurezza e senza creare alcun rischio per la circolazione. Se il sinistro si verifica, è lo stesso accadimento dei fatti che smentisce la correttezza della sua previsione, costituendolo in colpaۛ". Ora la corte d'Appello dovrà sentenziare nuovamente, tenuto conto dell'orientamento della Cassazione. In particolare, andrà fatta questa valutazione: la moto andava così veloce da impedire all'automobilista di vederla al momento in cui impegnava l'incrocio? Era cioè un pericolo improvviso e imprevedibile? Solo in questo caso (molto raro e davvero arduo da dimostrare) l'automobilista potrebbe forse essere ritenuto un po' meno responsabile del sinistro.
Per testo sentenza 12897 pubblicata il 24 luglio 2012 cliccare sul link che segue
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