lunedì 30 luglio 2012

Prima la visita a domicilio, poi, a distanza di quattro giorni, la proroga della prognosi, alla luce delle indicazioni fornite telefonicamente dalla paziente: irregolare comunque il certificato medico


Scienza, coscienza, esperienza e affidamento sulle parole della persona in cura non possono essere sufficienti a liberare da responsabilità il medico.  Prima la visita a domicilio, poi, a distanza di quattro giorni, la proroga della prognosi, alla luce delle indicazioni fornite telefonicamente dalla paziente. Tutto fatto secondo esperienza, scienza e coscienza. Ma ciò – come da Cassazione, sentenza 18687/12 – non basta a salvare il medico dall’accusa di ‘falsa certificazione’. L'episodio ‘incriminato’ è quello relativo al rilascio di un certificato medico di proroga della diagnosi: per arrivare a tale decisione, però, il medico si limita a una visita ‘telefonica’, basandosi sulle indicazioni fornite dalla paziente in merito ai sintomi della sua malattia. Certificazione da considerare falsa? Non è così scontata la valutazione. Non a caso, in primo grado il medico si salva, grazie all’assoluzione decisa dai giudici, ma, in secondo grado, la situazione cambia: condanna non solo per il professionista, ma anche per la paziente. Una visita non basta. A contestare il pronunciamento è, innanzitutto, il medico – a cui si lega indissolubilmente anche la posizione della paziente –: il ricorso in Cassazione, difatti, è finalizzato a rivendicare la legittimità dell’operato.
Elemento centrale, secondo il legale, è quello psicologico: il medico «avrebbe concesso la proroga sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima» e i sintomi «comunicatigli telefonicamente dalla paziente» sarebbero stati compatibili con la malattia «accertata pochi giorni prima», ciò alla luce di un’«esperienza pluridecennale». Peraltro, «l’intera durata della prognosi», sostiene ancora il legale, «era già contenuta nel primo certificato medico». Quindi, il medico non aveva «consapevolezza» di «certificare fatti non veri», e, alla peggio, potrebbe essere contestato solo «l’elemento colposo». Tale visione, però, non viene assolutamente condivisa dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, va tenuto presente che «la falsa attestazione attribuita al medico» è fondata sul certificato emesso «senza effettuare una visita e senza alcuna verifica» sulle condizioni di salute del paziente, essendo irrilevante, come in questo caso, la «sussistenza della malattia» verificata a priori. Di conseguenza, è assolutamente illogico ipotizzare che il medico possa essere «non consapevole» della certificazione di una patologia senza provvedere alla visita.
Assolutamente fondato, per i giudici, quindi, l’addebito mosso al medico, e, a catena, fondata anche la sanzione rivolta alla paziente.

Nessun commento:

Posta un commento