domenica 15 luglio 2012

Cassazione: non risponde penalmente il condomino del piano di sopra che sbatte il tappeto dal balcone e schiamazza a tarda ora


Secondo la Suprema Corte, con la sentenza numero 27625 dell’11 luglio 2012, il disturbo della tranquillità di un numero determinato di persone può costituire solo un illecito civile

Non è penalmente responsabile il condomino del piano sovrastante che versa briciole o polvere dal balcone e schiamazza a tarda ora: il disturbo della tranquillità di un numero determinato di persone può costituire solo un illecito civile. Lo ha sancito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 27625 dell’11 luglio 2012, ha ribaltato il giudizio del Tribunale di Genova, che condannava una coppia residente in un condominio per il reato di disturbo alle occupazioni delle persone, per aver arrecato disturbo con schiamazzi in tarda serata e per il reato di getto pericoloso di cose, per aver versato dal balcone cose atte a imbrattare e molestare nel terrazzo sottostante con lo "scuotimento" di tappeti e tovaglie. La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che i fatti non sussistono, in virtù del fatto che condotte poste in essere non hanno un'idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone.
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