giovedì 19 luglio 2012

Cassazione: la velocità anche eccessiva va commisurata alla possibilità di avvistare l'ostacolo


Con la sentenza n.3719 del 9 marzo 2012, la Terza Sezione della Cassazione Civile ha deliberato che nella determinazione del concorso di colpa di un sinistro, la ‘velocità eccessiva’ non può essere considerata come semplice aggravante ma va valutata alla luce della situazione contingente nella qualie si è verificato l’incidente stesso, con riferimento in particolare alla possibilità di avvistare - e quindi evitare - un possibile ostacolo. In altre parole, se un veicolo procede ad una velocità superiore al limite consentito e rimane coinvolto in un incidente, la sua ‘velocità eccessiva’ non può essere considerata come semplice aggravante in sè ma va esaminata nel contesto nel quale si è verificato l’episodio. La sentenza in questione è stata emessa in seguito ad un contenzioso tra compagnie assicurative riguardo ad un incidente che ha visto coinvolti un motociclista ed un automobilista: il primo viaggiava ad una velocita di 205 km/h sotto una leggera pioggia, andando poi ad impattare con il secondo che svoltava a sinistra in uscita da uno stop. La moto aveva colpito la vettura all’altezza della ruota posteriore destra dopo una frenata di 33,75 metri, provocandone il testa coda, aveva proseguito per altri 66 metri dopo l’impatto andando ad urtare un’altra autovettura, ed aveva terminato la sua corsa altri 42 metri dopo la seconda collisione. In primo grado al motociclista era stata attribuito il 30% della colpa e all’automobilista il 70%, percentuali poi invertite in appello. La Cassazione ha quindi confermato il secondo verdetto adducendo come fulcro della decisione il fatto che il motociclo viaggiava a velocità spropositatamente elevata (205 km/h) su un fondo viscido e che, secondo gli accertamenti tecnici svolti in sede penale, sarebbe bastata un’andatura di ’soli’ 165 km/h al momento in cui il motociclista aveva potuto scorgere la vettura (ossia 190 metri prima di impattarvi contro) per evitare l’urto. L’eccesiva velocità avrebbe inoltre impedito all’automobilista di valutare correttamente l’avvicinamento della moto in quanto sarebbe stato particolarmente difficile prevedere che, in una giornata piovigginosa, una moto approcciasse l’incrocio ad una simile velocità che sarebbe invece dovuta essere particolarmente moderata viste le condizioni. In pratica, sebbene la moto viaggiasse ad una velocita ‘ben oltre il limite consentito’, il fatto che questa velocità sia stata talmente più alta da non permettere al conducente di poter intervenire ‘per tempo’ in caso di ostacolo improvviso avrebbe fatto pendere il giudizio della Cassazione verso le tesi dei difensori dell’automobilista, confermando quindi il verdetto della Corte di Appello ed addossando la maggior parte della responsabilità del sinistro al motociclista.

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